La legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013) ha posto rimedio ad una situazione segnalata anche da un’inchiesta di Milena Gabanelli e Bernardo Iovene apparsa su Report nel febbraio 2012 dal titolo molto esplicito «Quando il pizzo è dovuto per legge – Migliaia di lavoratori dovranno pagare due volte i contributi. La legge è del 2010 [L. 122/2010 – Conversionein legge del D.L.78/2010. NdR]. Chi l’ha votata non se n’è accorto».
La Legge 122/2010 aveva introdotto pesanti oneri economici per la ricongiunzione presso un unico ente previdenziale di periodi contributivi maturati presso altri enti previdenziali, in quanto obbligava i lavoratori a versare nuovamente i contributi – peraltro già corrisposti ad altri enti per i periodi lavorativi precedenti – commisurati allo stipendio in godimento al momento della domanda di ricongiunzione. I costi della ricongiunzione da inesistenti fino alla L.122/10 erano diventati inaccettabili. La Legge di stabilità 2013 ha sanato in qualche misura questa situazione inaccettabile.
Giuliano Coan, nostro consulente in diritto previdenziale, chiarisce nell’articolo allegato le principali novità in materia di ricongiunzione, totalizzazione e cumulo dei periodi assicurativi.