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A ogni nuovo anno scolastico si ripropongono, puntuali, le impietose statistiche sulla sicurezza degli edifici scolastici, questione ben nota al mondo della scuola ma che non è mai riuscita ad assumere centralità nell’agenda della politica. La situazione è critica: chi opera quotidianamente nel settore scolastico constata direttamente il preoccupante stato di fatiscenza di gran parte delle strutture distribuite sul territorio nazionale. Si tratta di una realtà diffusa e allarmante, fatti di edifici che, con preoccupante frequenza:
- non sono conformi alla normativa antincendio e sono privi del certificato di idoneità statica
- sono vincolati dal punto di vista architettonico e quindi non si prestano a lavori di ristrutturazione che possano adattarli alle attuali esigenze didattiche
- sono estremamente maltenuti
Per verificarne l’entità disponiamo di open data risalenti a qualche anno fa. A tale proposito, il MIM ha comunicato l’aggiornamento della banca dati all’anno scolastico 2024/2025 e annunciato la prossima disponibilità degli open data con informazioni più recenti, in grado di restituirne una fotografia più aggiornata.
In virtù della legge n. 23/1996, come ben noto, la responsabilità della messa a disposizione degli edifici scolastici ricade sugli enti locali – comuni e province – i quali, oltre a versare spesso in condizioni economiche dissestate che impediscono di provvedere con efficacia e tempestività alla messa in sicurezza e, più in generale, alla manutenzione, sono altrettanto spesso privi di strutture tecniche idonee a garantire tali interventi. L’ANP ha ripetutamente denunciato la persistenza di gravi carenze, dandone ogni volta notizia – tra tutti, richiamiamo il comunicato del 20/05/2022 – e chiedendo di porvi rimedio.
In tempi recenti, grazie al PNRR, il Governo ha erogato agli enti locali cospicue risorse specifiche per affrontare la situazione ma, nonostante questo, permangono le criticità indicate.
L’ANP rinnova l’appello ai decisori politici perché pongano la massima attenzione sulla questione della messa in sicurezza degli edifici scolastici. È in gioco l’incolumità dei milioni di cittadini – non solo studenti e personale scolastico ma anche genitori e tutti coloro che, a vario titolo, frequentano tali ambienti – che trascorrono molte ore, ogni giorno, in luoghi troppo spesso insicuri. Solo un impegno concreto e sistematico potrà garantire ambienti di apprendimento e lavoro adeguati agli standard di sicurezza che la comunità scolastica merita e che la legge impone.
Sul fronte delle responsabilità connesse alla sicurezza, la tutela dei dirigenti scolastici ha anche trovato un primo riconoscimento normativo con la Legge n. 215/2021 – da noi commentata – che ha introdotto una significativa modifica all’art. 18 del D.lgs. n. 81/2008. Il nuovo comma 3.2, infatti, stabilisce chiaramente che per le sedi delle Istituzioni Scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l’individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal datore di lavoro congiuntamente all’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici.
Tuttavia, il termine entro cui adottare il previsto decreto interministeriale attuativo ha subìto molteplici proroghe ed è attualmente fissato al 31 dicembre 2025 dal D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 e s.m.e.i. (art. 5, c. 4-quinquies).
Nell’attesa del suddetto provvedimento, continuiamo a raccomandare ai colleghi l’adozione di alcune concrete strategie cautelative. È fondamentale, in particolare:
- richiedere tempestivamente via PEC all’ente locale tutti gli interventi indispensabili a risolvere le situazioni di potenziale pericolo
- mettere in atto immediatamente tutte le misure organizzative necessarie per garantire l’incolumità di tutti, in attesa dell’intervento risolutivo dell’ente locale
- coinvolgere un rappresentante dell’ente locale competente nelle riunioni periodiche sulla sicurezza previste dall’art. 35 del D.lgs. n. 81/2008