Da parte di alcuni dirigenti scolastici di diverse aree del paese ci vengono segnalate difficoltà nell’applicazione di quanto prescritto nel Decreto-legge 147/07 circa il passaggio delle competenze in materia di retribuzione delle docenti in maternità (e delle supplenti collocate in astensione obbligatoria) agli Uffici del Tesoro. In particolare si è verificato che le comunicazione inviate alle Direzioni Provinciali dei Servizi Vari da parte dei dirigenti scolastici relative alle posizioni rientranti nella fattispecie siano state restituite alla scuola sulla base di una presunta non ricevibilità in quanto le DPSV non avrebbero ancora ricevuto in merito le necessarie indicazioni operative da parte del MEF.

Occorre quindi ricordare quanto segue:

  • un Decreto-legge per sua natura è immediatamente esecutivo, indipendentemente dalla possibilità che nella fase di dibattito parlamentare e di conversione in legge subisca o meno modifiche di contenuto;

  • tutti coloro che sono responsabili delle procedure toccate dal Decreto-legge sono tenuti alla puntuale applicazione delle prescrizioni in esso contenute. I dirigenti scolastici hanno il dovere di trasmettere i contratti di lavoro che rientrano nella fattispecie agli Uffici provinciali del MEF e questi ultimi devono assumerli in quanto rientranti nella loro competenza.

Pensiamo pertanto che sia necessario e urgente che il MPI e il MEF definiscano le procedure del caso, per non mettere in difficoltà i dirigenti scolastici alle prese con le già complesse operazioni di sostituzione del personale assente, per dare al personale docente interessato reali e fondate assicurazioni circa le modalità di retribuzione.

In tal senso, l’Anp ha indirizzato una lettera ai Ministri interessati.

Invitiamo nel contempo i dirigenti scolastici, che riscontrino le difficoltà procedurali che abbiamo registrato, a segnalarle ai competenti USR.

Per maggiore informazione riportiamo lo stralcio del Decreto-legge n. 147/07 riferito all’argomento in questione:

“A decorrere dall’anno 2007/08, gli oneri relativi alle retribuzioni spettanti al personale della scuola nominato in sostituzione del personale assente per motivi di maternità, nonché quello nominato per supplenze brevi e collocato in astensione obbligatoria dal lavoro, ai sensi della legge 30 dicembre 1971 n. 1204, nonché alle indennità di cui all’art. 17 della medesima legge, sono imputati ai capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione concernenti le spese per le supplenze a tempo determinato del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario ed ai corrispondenti capitoli relativi all’IRAP e agli oneri sociali; gli stanziamenti di detti capitoli sono integrati dagli importi complessivi di euro 66 milioni per l’anno 2007 e di euro 198 milioni a decorrere dall’anno 2008, riducendo allo scopo l’autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A decorrere dal medesimo anno scolastico la competenza alla ordinazione dei pagamenti, a mezzo dei ruoli di spesa fissa, delle retribuzioni e delle indennità di cui al presente comma è attribuita al Servizio centrale del Sistema informativo integrato del Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.”