È stato recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 che introduce varie innovazioni, principalmente in materia di sicurezza del lavoro. 

Per quanto riguarda la prevenzione degli infortuni, risultano di particolare interesse per la scuola le misure di seguito illustrate. 

L’articolo 14 dispone – modificando l’articolo 18, comma 1, lett. a) del d.lgs. 81/2008 – che la nomina del medico competente avvenga nei casi previsti dal decreto legislativo 81/2008 “e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi”. Si tratta di una opportuna puntualizzazione su una questione su cui, tra l’altro, si era di recente espressa la Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro col parere 2/2023 reso in risposta a una specifica istanza formulata dall’ANP.  

Prevede poi – introducendo, nell’articolo 25, comma 1, del d.lgs. 81/2008, la lettera n-bis) – che il medico competente nomini un sostituto per i casi di impedimento per gravi e motivate ragioni in modo da adempiere gli obblighi di legge quale, a titolo esemplificativo, la partecipazione alla riunione periodica. 

L’articolo 17 istituisce un fondo appositamente dedicato ai familiari degli studenti vittime di infortuni verificatisi in occasione delle attività formative. Si tratta di una misura particolarmente apprezzabile anche se, naturalmente, speriamo che non vi si debba mai ricorrere.  

Inoltre, modifica l’articolo 1 della legge 145/2018 prescrivendo formalmente che la progettazione delle attività di PCTO sia coerente con il PTOF e il PECUP. Istituisce, a tal fine, la figura del docente coordinatore di progettazione ma, purtroppo, “senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica”. Prevede poi che, con prossimo decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, siano individuate le modalità per effettuare il monitoraggio qualitativo dei PCTO, come più volte richiesto dall’ANP. Stabilisce anche un ulteriore obbligo per le imprese iscritte nel registro nazionale per l’alternanza: l’inserimento di un’apposita sezione nel DVR che preveda le specifiche misure a tutela degli studenti ospiti con i DPI adottati. Tale sezione dovrà essere obbligatoriamente comunicata alle scuole, risolvendo così una delle criticità riscontrate in passato.  

Modifica anche la legge 107/2015, dettando obblighi di interoperabilità tra il registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro e la Piattaforma per l’alternanza il cui nome viene aggiornato in “Piattaforma per i percorsi e le competenze trasversali e per l’orientamento”. 

L’articolo 18 estende, per il solo 2023/24, le coperture assicurative obbligatorie INAIL per studenti e personale con riferimento al sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore. Anche questa misura è molto apprezzabile ed è stata lungamente invocata dall’ANP. 

L’articolo 26 semplifica considerevolmente gli obblighi di informazione e pubblicazione inerenti ai rapporti di lavoro, consentendo di fare riferimento unicamente alle disposizioni legislative o contrattuali che li disciplinano. 

L’articolo 39 riguarda la cosiddetta riduzione del cuneo fiscale e interessa, ovviamente, anche i lavoratori del comparto scuola. 

L’articolo 42 istituisce un fondo per le attività socioeducative a favore dei minori che, ampliando anche l’offerta di attività estive, favorirà indirettamente pure il personale scolastico. 

L’ANP esprime grande apprezzamento per le innovazioni introdotte e, in particolare, per quelle relative alla maggiore tutela di alunni e personale. Diamo atto al Ministro Valditara di avere mantenuto gli impegni a tal fine assunti, il 12 gennaio 2023, nel corso dell’incontro con le sigle sindacali tenutosi presso il Ministero del Lavoro. Consideriamo della massima rilevanza qualsiasi miglioramento della prevenzione infortunistica in quanto espressione fondamentale di civiltà e progresso.